Alcuni debiti delle carte di credito non muoiono mai se i clienti non stanno attenti

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Il termine di prescrizione per i debiti delle carte di credito _ un limite di tempo entro il quale la banca deve citare in giudizio il debitore _ è di due anni dalla data successiva al mancato pagamento del debitore. Se la banca non fa causa oltre la data di scadenza, termina il suo diritto di far valere il debito e libera il debitore dall’onere del debito. Un certo numero di debitori, tuttavia, continua a pagare le bollette dopo che i debiti sono scaduti, riportando inconsapevolmente i loro conti in vita ed esponendosi al rischio di azioni legali ancora una volta.

Le pratiche di recupero crediti nel settore bancario assicurano che, scaduto o no, il debito sarà perseguito e il debitore riceverà telefonate insistenti, lettere di richiesta e altre pressioni fino al completo pagamento. Soccombendo alla pressione, alcuni debitori accettano di pagare piccole somme solo per far sparire le telefonate, senza rendersi conto delle terribili conseguenze legali che questo comporta.

In Tailandia, non c’è nessuna legge che richieda alla banca di dire al debitore che non è legalmente obbligato a pagare il debito della carta di credito dopo la scadenza del periodo di prescrizione di due anni. Le linee guida della Banca di Thailandia sulle pratiche di recupero crediti, attualmente in vigore, tacciono su questa regola, e le banche, così come le società di recupero crediti, hanno mano libera nel trattenere questa informazione vitale quando richiedono il pagamento del debito ai consumatori.

I termini di prescrizione sono fissati per legge, da cui il titolo “statuto”. Il limite di tempo è lì per incoraggiare i creditori a decidere se vogliono esercitare il loro diritto di azione in tribunale e, se lo fanno, devono esercitare tale diritto entro il limite di tempo. Oltre questo termine, il diritto del creditore diventa stantio e si estingue, con il debitore che gode del beneficio di togliersi dai guai. La legge tailandese, tuttavia, dice che il debitore può rinunciare a questo beneficio di un termine di prescrizione scaduto.

Un caso recente _ Sentenza della Corte Suprema No. 7912/2553, riportata nella più recente pubblicazione di precedenti giudiziari _ illustra come questa disposizione di legge si applica a una situazione reale.

Secondo la decisione della Corte Suprema, il pagamento della carta di credito in questione era dovuto il 9 novembre 1994 ma il debitore non ha pagato in quella data. Questo ha fatto scattare il diritto di azione della banca dal giorno successivo, il 10 novembre 1994, data in cui il termine di prescrizione di due anni ha cominciato a decorrere. Il periodo di prescrizione continuò a decorrere fino alla sua scadenza il 10 novembre 1996. Per qualche ragione, la banca non ha citato in giudizio il debitore entro il termine e di conseguenza ha perso il diritto di citare in giudizio. Il debito è terminato e il debitore è stato legalmente cancellato e liberato.

Dopo la data di scadenza e nonostante il suo credito sia stato cancellato, la banca non ha rinunciato a perseguire il debito e ha continuato i suoi sforzi di raccolta. Non è rivelato nel rapporto della sentenza quali sofisticate tecniche di raccolta la banca stava impiegando, ma la strategia ha funzionato. Il debitore ha finalmente ceduto e ha ripreso ad effettuare i pagamenti nel corso degli anni successivi, l’ultimo pagamento è stato effettuato l’8 ottobre 2001.

La Corte Suprema ha stabilito che una volta che i pagamenti parziali sono stati effettuati dopo la scadenza del periodo di prescrizione, il debitore ha rinunciato al beneficio del termine e la causa della banca è tornata in vita, con il nuovo periodo di prescrizione che inizia a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento, 8 ottobre 2001 e termina due anni dopo, 8 ottobre 2003. Qualsiasi azione legale da parte della banca deve essere presentata durante questo periodo rianimato.

Quando il mutuatario ha smesso di pagare dopo l’ultimo pagamento nell’ottobre 2001, la banca ha intentato un’azione il 22 maggio 2003.

Nel combattere la causa, il mutuatario apparentemente non era consapevole che il suo fare pagamenti parziali dopo la scadenza del termine di prescrizione originale sarebbe legalmente considerato una rinuncia al suo beneficio offerto dal termine. Egli ha sostenuto che la banca non aveva il diritto di presentare la sua richiesta quasi sette anni dopo che il termine per fare causa era scaduto il 10 novembre 1996.

Il debitore ha trascurato le ramificazioni legali che in effetti i suoi pagamenti parziali hanno riattivato una seconda prescrizione di due anni il giorno stesso in cui ha effettuato l’ultimo pagamento l’8 ottobre 2001. La causa intentata il 22 maggio 2003 era quindi ben all’interno del nuovo termine di prescrizione, quattro mesi e mezzo prima che il nuovo termine di prescrizione scadesse l’8 ottobre 2003. Il diritto della banca di citare in giudizio è stato confermato dal tribunale, e non c’è bisogno di dire che il debitore ha perso la causa e ha dovuto pagare il debito residuo della carta di credito con gli interessi.

C’era un po’ da chiedersi perché il tribunale abbia scelto la data dell’ultimo pagamento come inizio di un nuovo termine, dato che c’era stata una serie di pagamenti parziali da scegliere. La soluzione potrebbe essere che ogni pagamento dopo la scadenza del primo termine di prescrizione potrebbe essere visto come una singola e separata rinuncia da parte del debitore. La data dell’ultimo pagamento era quando l’ultima rinuncia emergeva, dando vita al nuovo termine.

Wirot Poonsuwan è un avvocato indipendente. Contattatelo all’indirizzo [email protected]

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