Legge sulla confisca del 1862

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CHAP. CXCV.-Una legge per sopprimere l’insurrezione, per punire il tradimento e la ribellione, per sequestrare e confiscare le proprietà dei ribelli e per altri scopi.

Perché il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, riuniti in Congresso, stabiliscano che ogni persona che in futuro commetterà il reato di tradimento contro gli Stati Uniti, e sarà giudicata colpevole di tale reato, sarà condannata a morte, e tutti i suoi schiavi, se presenti, saranno dichiarati e resi liberi; o, a discrezione della corte, sarà imprigionato per non meno di cinque anni e multato per non meno di diecimila dollari, e tutti i suoi schiavi, se ce ne sono, saranno dichiarati e resi liberi; detta multa sarà riscossa e riscossa su qualsiasi o tutti i beni, reali e personali, esclusi gli schiavi, di cui la suddetta persona condannata era proprietaria al momento di commettere il suddetto crimine, nonostante qualsiasi vendita o cessione in senso contrario.

Sezione 2

E sia inoltre emanato, che se qualsiasi persona in futuro inciterà, avvierà, assisterà o si impegnerà in qualsiasi ribellione o insurrezione contro l’autorità degli Stati Uniti, o le sue leggi, o darà aiuto o conforto ad essa, o si impegnerà in, o darà aiuto e conforto a una ribellione o insurrezione esistente, e sarà condannato, sarà punito con la reclusione per un periodo non superiore a dieci anni, o con una multa non superiore a diecimila dollari, e con la liberazione di tutti i suoi schiavi, se ne ha; o da entrambe le suddette punizioni, a discrezione della corte.

Sezione 3

E sia inoltre emanato, che ogni persona colpevole di uno dei reati descritti in questo atto sarà per sempre incapace e squalificata a ricoprire qualsiasi carica sotto gli Stati Uniti.

Sezione 4

E sia inoltre stabilito che questa legge non deve essere interpretata in alcun modo per influenzare o alterare il processo, la condanna o la punizione di qualsiasi persona o persone colpevoli di tradimento contro gli Stati Uniti prima dell’approvazione di questa legge, a meno che tale persona sia condannata ai sensi della presente legge.

Sezione 5

E sia inoltre stabilito che, per assicurare la rapida cessazione dell’attuale ribellione, sarà dovere del Presidente degli Stati Uniti causare il sequestro di tutti i beni e proprietà, denaro, azioni, crediti ed effetti delle persone qui di seguito nominate nella presente sezione, e applicare e utilizzare gli stessi e i relativi proventi per il sostegno all’esercito degli Stati Uniti, vale a dire:

Primo. Di qualsiasi persona che agisca in futuro come ufficiale dell’esercito o della marina dei ribelli in armi contro il governo degli Stati Uniti. Di chiunque agisca in futuro come presidente, vicepresidente, membro del Congresso, giudice di qualsiasi tribunale, ufficiale di gabinetto, ministro straniero, commissario o console dei cosiddetti stati confederati d’America.

In terzo luogo. Di qualsiasi persona che agisce come governatore di uno stato, membro di una convenzione o legislatura, o giudice di qualsiasi tribunale di uno dei cosiddetti stati confederati d’America.

In quarto luogo. Di qualsiasi persona che, avendo ricoperto una carica d’onore, di fiducia o di profitto negli Stati Uniti, ricoprirà in futuro una carica nei cosiddetti Stati confederati d’America.

Quinto. Di qualsiasi persona che in futuro ricopra un ufficio o un’agenzia sotto il governo dei cosiddetti stati confederati d’America, o sotto uno dei vari stati della suddetta confederazione, o le sue leggi, sia che tale ufficio o agenzia sia nazionale, statale o comunale nel suo nome o carattere: A condizione che le persone descritte in terzo, quarto e quinto luogo abbiano accettato la loro nomina o elezione dopo la data della pretesa ordinanza di secessione dello stato, o abbiano prestato un giuramento di fedeltà o di sostegno alla costituzione dei cosiddetti stati confederati.

Sesto. Di qualsiasi persona che, possedendo proprietà in qualsiasi Stato o Territorio fedele degli Stati Uniti, o nel Distretto di Columbia, assista e dia aiuto e conforto a tale ribellione; e tutte le vendite, i trasferimenti o le cessioni di tali proprietà saranno nulle; e sarà un ostacolo sufficiente a qualsiasi causa intentata da tale persona per il possesso o l’uso di tale proprietà, o parte di essa, per asserire e dimostrare che egli è una delle persone descritte in questa sezione.

Sezione 6

E sia inoltre emanato, che se qualsiasi persona in qualsiasi Stato o Territorio degli Stati Uniti, diverso da quelli nominati come sopra, dopo l’approvazione di questo atto, essendo impegnata nella ribellione armata contro il governo degli Stati Uniti, o aiutando o favorendo tale ribellione, non dovrà, entro sessanta giorni da un pubblico avvertimento e da una proclamazione debitamente fatta dal presidente degli Stati Uniti, cesserà di aiutare, sostenere e assecondare tale ribellione e tornerà ad essere fedele agli Stati Uniti, tutti i beni e le proprietà, il denaro, le azioni e i crediti di tale persona saranno passibili di confisca come sopra indicato, e sarà dovere del presidente confiscarli e utilizzarli come sopra indicato o i relativi proventi. E tutte le vendite, i trasferimenti o le cessioni di tali beni dopo la scadenza dei suddetti sessanta giorni dalla data di tale avviso e proclamazione saranno nulli e non validi; e sarà un ostacolo sufficiente a qualsiasi causa intentata da tale persona per il possesso o l’uso di tali beni, o parte di essi, per asserire e dimostrare che egli è una delle persone descritte in questa sezione.

Sezione 7

E sia inoltre emanato, che per assicurare la condanna e la vendita di qualsiasi di tali proprietà, dopo che la stessa sia stata sequestrata, in modo che possa essere resa disponibile per lo scopo sopra menzionato, sarà avviato un procedimento in remissione a nome degli Stati Uniti in qualsiasi tribunale distrettuale, o in qualsiasi tribunale territoriale, o nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, all’interno del quale la proprietà sopra descritta, o qualsiasi parte di essa, possa trovarsi, o nel quale la stessa, se mobile, possa essere prima portato, i cui procedimenti dovranno essere il più possibile conformi ai procedimenti in materia di ammiragliato o di entrate, e se i suddetti beni, sia reali che personali, risulteranno appartenere a una persona impegnata nella ribellione, o che vi abbia prestato aiuto o conforto, gli stessi saranno condannati come proprietà dei nemici e diventeranno proprietà degli Stati Uniti, e potranno essere disposti come il tribunale deciderà e i relativi proventi versati nella tesoreria degli Stati Uniti per gli scopi sopra menzionati.

Sezione 8

E sia inoltre emanato, che i diversi tribunali suddetti avranno il potere di emettere tali ordini, stabilire tali forme di decreto e vendita, e dirigere tali atti e trasferimenti da eseguire e consegnare da parte dei loro sceriffi quando i beni immobili saranno oggetto di vendita, in modo da realizzare in modo adeguato ed efficiente gli scopi di questa legge, e conferire agli acquirenti di tali beni buoni e validi titoli. E i suddetti tribunali avranno il potere di concedere ai loro funzionari gli onorari e le spese che saranno ragionevoli e appropriati in questo contesto.

Sezione 9

E sia inoltre emanato, che tutti gli schiavi di persone che in futuro saranno impegnate nella ribellione contro il governo degli Stati Uniti, o che in qualsiasi modo daranno aiuto o conforto a tale ribellione, scappando da tali persone e rifugiandosi all’interno delle linee dell’esercito; e tutti gli schiavi catturati da tali persone o disertati da esse e passati sotto il controllo del governo degli Stati Uniti; e tutti gli schiavi di tali persone trovati all’interno di qualsiasi luogo occupato dalle forze ribelli e successivamente occupato dalle forze degli Stati Uniti, saranno considerati prigionieri di guerra, e saranno per sempre liberi dalla loro servitù, e non più tenuti come schiavi.

Sezione 10

E sia inoltre stabilito che nessuno schiavo che fugga in qualsiasi Stato, Territorio o Distretto di Columbia, da qualsiasi altro Stato, sarà consegnato, o in qualsiasi modo impedito o ostacolato nella sua libertà, se non per un crimine, o qualche reato contro le leggi, a meno che la persona che reclama tale fuggitivo non abbia prima giurato che la persona a cui il lavoro o il servizio di tale fuggitivo è presumibilmente dovuto è il suo legittimo proprietario, e che non ha portato armi contro gli Stati Uniti nell’attuale ribellione, né vi ha prestato aiuto e conforto in alcun modo; e nessuna persona impegnata nel servizio militare o navale degli Stati Uniti potrà, con qualsiasi pretesto, assumersi il compito di decidere sulla validità della rivendicazione di una persona al servizio o al lavoro di un’altra persona, né consegnare tale persona al richiedente, sotto pena di essere licenziata dal servizio.

Sezione 11

E sia inoltre stabilito che il Presidente degli Stati Uniti è autorizzato a impiegare tutte le persone di origine africana che riterrà necessarie e appropriate per la soppressione di questa ribellione, e a questo scopo potrà organizzarle e utilizzarle nel modo che riterrà migliore per il benessere pubblico.

Sezione 12

E sia inoltre stabilito che il Presidente degli Stati Uniti è autorizzato a prendere provvedimenti per il trasporto, la colonizzazione e l’insediamento, in qualche paese tropicale oltre i confini degli Stati Uniti, delle persone di razza africana, rese libere dalle disposizioni del presente atto, che siano disposte a emigrare, avendo prima ottenuto il consenso del governo di detto paese alla loro protezione e al loro insediamento nello stesso, con tutti i diritti e privilegi dei liberi.

Sezione 13

E sia inoltre emanato, che il Presidente è autorizzato, in qualsiasi momento futuro, mediante proclama, ad estendere alle persone che possono aver partecipato alla ribellione esistente in qualsiasi Stato o parte di esso, il perdono e l’amnistia, con le eccezioni e nel momento e alle condizioni che egli può ritenere opportune per il benessere pubblico.

Sezione 14

E sia inoltre emanato, che i tribunali degli Stati Uniti avranno pieno potere di istituire procedimenti, emettere ordini e decreti, emettere processi, e fare tutte le altre cose necessarie per mettere in atto questo atto.

APPROVATO, 17 luglio 1862.

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